Art. 4

In vigore dal 19 ott 1983
1. Le domande di contributo del Fondo ai programmi specifici devono essere inoltrate tramite il governo ellenico. 2. Le domande di contributo del Fondo devono essere corredate di elementi che consentano di stabilire che il programma specifico soddisfa le condizioni di cui all'. 3. I dati contenuti nelle domande e la forma della loro presentazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1362/78 (5), previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
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