Art. 9

In vigore dal 19 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 192 del 19. 7. 1983, pag. 4. (2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 367 del 30. 12. 1980, pag. 87. (5) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11.
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