Art. 9
In vigore dal 19 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. C 192 del 19. 7. 1983, pag. 4.
(2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 30. 12. 1980, pag. 87.
(5) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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