Art. 5
In vigore dal 19 ott 1983
1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale corrisposte in uno o più versamenti.
2. Il contributo del Fondo è pari al 50 % del costo di realizzazione dei lavori pubblici idraulici non ancora iniziati nei limiti di un costo non superiore a 5 000 ECU per ettaro irriguo.
3. La Commissione decide la concessione del concorso del Fondo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1362/78, dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
4. La decisione della Commissione è notificata al governo ellenico e all'organismo pubblico responsabile dell'esecuzione del programma specifico.
Storico versioni
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