Art. 3

In vigore dal 19 ott 1983
1. I programmi specifici di irrigazione di cui all' riguardano operazioni collettive d'irrigazione a partire da risorse esistenti, compresi i connessi lavori di drenaggio necessari. 2. Il programma specifico deve: a) favorire un migliore orientamento delle produzioni in funzione del fabbisogno del mercato ed indicare in particolare le misure previste: - per escludere l'irrigazione dei vigneti da vino dalle operazioni collettive d'irrigazione prospettate, - per orientare la produzione soprattutto verso le colture foraggere (granturco, orzo, erba medica, trifoglio, favetta, sorgo, soia, barbabietola da foraggio, ecc.) e lo sviluppo dell'allevamento; b) indicare il numero di ettari del comprensorio o dei comprensori che devono essere dotati di reti irrigue, compresi i connessi lavori di drenaggio, nonché la loro localizzazione; c) indicare il piano ed il calendario dei lavori pubblici necessari alla realizzazione di un programma specifico; d) indicare i costi medi per ettaro di superficie agricola di cui alla lettera b) e la stima dei costi totali di realizzazione del programma specifico.
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