Art. 5
In vigore dal 17 ott 1983
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1984 eccede il 50 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate al contingente comunitari , nonchù , se del caso , la parte della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva .
Storico versioni
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