Art. 3
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all ' , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva , qualora sia stato applicato l ' - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la sua quota iniziale , lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota , pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurita la seconda quota , uno Stato membro , ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle condizioni , al prelievo di una quarta quota , pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafo 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritener che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
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