Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte , pari ad un importo di 6 580 000 ECU , viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo quanto disposto all ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso :
( in ECU )
Benelux * 1 275 000 *
Danimarca * 278 540 *
Germania * 1 513 720 *
Francia * 1 250 000 *
Irlanda * 167 080 *
Italia * 772 140 *
Regno Unito * 1 307 200 *
2 . La secondo parte , pari ad un importo di 3 620 000 ECU , costituisce la riserva comunitaria .
3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 , in particolare l ' , sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU .
Storico versioni
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