Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Una prima parte , pari ad un importo di 6 580 000 ECU , viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo quanto disposto all ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso : ( in ECU ) Benelux * 1 275 000 * Danimarca * 278 540 * Germania * 1 513 720 * Francia * 1 250 000 * Irlanda * 167 080 * Italia * 772 140 * Regno Unito * 1 307 200 * 2 . La secondo parte , pari ad un importo di 3 620 000 ECU , costituisce la riserva comunitaria . 3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 , in particolare l ' , sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2975:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo