Art. 7

In vigore dal 12 nov 1982
1. Qualora la Commissione constati che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per il progetto sono soddisfatte, versa la sovvenzione del FEAOG o una frazione di essa in caso di più versamenti a favore del beneficiario, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1938/81. 2. L'organismo intermediario versa immediatamente la sovvenzione al beneficiario e ne fornisce la prova alla Commissione entro i quindici giorni successivi al versamento.
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