Art. 3

In vigore dal 12 nov 1982
Una volta realizzato il progetto, o durante la sua realizzazione, se la decisione della Commissione prevede vari versamenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1938/81, l'autorità o l'organismo trasmette alla Commissione una domanda di pagamento che consenta di constatare che sono soddisfatte le condizioni per il pagamento. Le domande di pagamento comprendono un certificato ed un elenco dei documenti giustificativi; esse devono essere presentate in duplice copia, nella forma indicata nell'allegato (modelli da 1 a 4).
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