Art. 6

In vigore dal 12 nov 1982
Prima di avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo del FEAOG di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1938/81, la Commissione: - ne informa lo Stato membro affinché prenda posizione in merito; - consulta l'autorità o l'organismo incaricato di trasmettere i documenti giustificativi; - invita il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo, i motivi per cui non sono state rispettate le condizioni previste. II. Funzione dell'organismo intermediario per il pagamento
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