Art. 4
In vigore dal 12 nov 1982
Per procedere ad un controllo efficace dell'esecuzione del progetto, l'autorità o l'organismo trasmette alla Commissione, su richiesta ad entro un termine che essa può fissare, ogni documento giustificativo, o la copia certificata conforme, di cui all', ovvero qualsiasi altro documento atto a stabilire che sono soddisfatte le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascun progetto.
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