Art. 6
In vigore dal 13 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica a decorre dalle date seguenti :
$- 1° luglio 1979 per i concentrati di pomodori , i pomodori pelati , i succhi di pomodori , le pesche sciroppate ;
- 1° settembre 1979 per le prugne secche .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 13 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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