Art. 5
In vigore dal 13 giu 1979
1 . Per la campagna 1979/1980 , l ' aiuto alla produzione per le prugne secche della sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 51,40 ECU/100 kg netti per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 g avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 % .
2 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato per la campagna in causa a 133,69 ECU/100 kg netti di prugne secche ottenute da susine da innesto , partenza piantagione , del calibro 66 frutti per 500 g , avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 % .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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