Art. 2
In vigore dal 13 giu 1979
1 . Per la campagna 1979/1980 gli importi dell ' aiuto alla produzione per le conserve di pomodori pelati interi della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , sono fissati per 100 kg , imballaggio immediato compreso :
- per quanto concerne la varietà « San Marzano » a 17,75 ECU ,
- per quanto concerne la varietà « Roma » e altre varietà analoghe a 14,14 ECU .
Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato per la campagna in causa a :
- 13,96 ECU/100 kg netti di pomodori della varietà « San Marzano » , partenza piantagione ;
- 10,53 ECU/100 kg netti di pomodoro della varietà « Roma » e altre varietà analoghe , partenza piantagione .
2 . Per la campagna 1979/1980 gli importi dell ' aiuto alla produzione di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 per le conserve di pomodori pelati interi della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune , è fissato a 6,93 ECU/100 kg , imballaggio immediato compreso .
Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato per i pomodori destinati alla fabbricazione delle conserve di cui sopra a 8,70 ECU/100 kg netti di pomodori , partenza piantagione .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1172:oj#art-2