Art. 3
In vigore dal 13 giu 1979
1 . Per la campagna 1979/1980 l ' aiuto alla produzione per i succhi di pomodori della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 10,17 ECU/100 kg , imballaggio immediato compreso , di prodotto con un tenore in estratto secco uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 7 % .
Al fine di ottenere per il succo di pomodori con un tenore in estratto secco uguale o superiore al 3,5 % ma inferiore al 5 % , l ' importo succitato è moltiplicato per il coefficiente 0,65 % .
I prodotti di cui al primo comma possono essere presentati con denominazioni diverse dai succhi di pomodori .
2 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato per la campagna in causa a 8,70 ECU/100 kg netti di pomodori , partenza piantagione .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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