Art. 1
In vigore dal 13 giu 1979
1 . Per la campagna 1979/1980 , l ' aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 38,22 ECU/100 kg , imballaggio immediato compreso , del prodotto sotto indicato :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione * Qualità * Condizionamento *
ex 20.02 C * Concentrati di pomodori * Tenore in estratto secco : pari o superiore al 28 % , ma inferiore al 30 % * Imballaggio immediato di 1,5 kg o più *
2 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato , per la campagna in causa a 8,35 ECU/100 kg netti di pomodori , partenza piantagione .
Storico versioni
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