Art. 7
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte maggiorata dei contingenti comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , aventi sede nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri imputano alle proprie aliquote le importazioni dei prodotti in questione via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in consumo .
4 . La situazione di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevata in base alla importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
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