Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 giu 1979
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte maggiorata dei contingenti comunitari . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , aventi sede nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate . 3 . Gli Stati membri imputano alle proprie aliquote le importazioni dei prodotti in questione via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in consumo . 4 . La situazione di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevata in base alla importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1183:oj#art-7