Art. 5

In vigore dal 12 giu 1979
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1980 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1980 ecceda il 20 % del quantitativo iniziale . Può essere versato un quantitativo superiore , se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 marzo 1980 incluso e imputate ai contingenti comunitari , nonchù eventualmente la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali versata nelle rispettive riserve .
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