Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 , sono aperti contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti originari dell ' Algeria , entro i limiti indicati qui di seguito :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *
* C . altri : * *
* - Vini con le seguenti denominazioni di origine : * *
* Aïn Bessem-Bouira , Mùdùa , Coteaux du Zaccar , Dahra , Coteaux de Mascara , Monts du Tessalah , Couteaux de Tlemcen , * *
* con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno * *
* - presentati in recipienti contenenti due litri o meno * 300 000 hl *
* - presentati in recipienti contenenti più di due litri * 150 000 hl *
2 . Nei limiti di tali contingenti tariffari , i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente .
3 . Al fine fi far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari , i prezzi praticati all ' importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento , loro applicabili , di cui al regolamento ( CEE ) n . 2506/75 ed ai testi successivi .
4 . a ) I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento .
b ) I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari su condizione del rispetto 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) .
5 . All ' importazione , ciascuno di tali vini dev ' essere accompagnato da un certificato di denominazione d ' origine rilasciato dalla competente autorità algerina , conformemente al modello allegato al presente regolamento .
Storico versioni
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