Art. 3
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro , fissate dell ' , paragrafo 2 , o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , qualora sia stato applicato l ' , viene utilizzata per il 90 ù o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle aliquote iniziali di uno Stato membro , la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva stessa lo permetta .
3 . Se , dopo aver esaurimento l ' uno o l ' altra delle seconde aliquote di uno Stato membro , la terza aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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