Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . I contingenti tariffari fissati all ' sono divisi in due parti .
2 . La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' , sono valide fino al 30 giugno 1980 corrispondono ai seguenti quantitativi :
( in hl )
Stati membri * Vini a denominazione di origine presentati in recipienti contenenti * due litri o meno * più di due litri *
Benelux * 24 900 * 11 820 *
Danimarca * 15 000 * 7 770 *
Germania * 30 000 * 15 880 *
Francia * 30 000 * 15 880 *
Irlanda * 10 200 * 4 060 *
Italia * 15 000 * 7 770 *
Regno Unito * 24 900 * 11 820 *
Totale * 150 000 * 75 000 *
3 . La seconda parte di ogni contingente , pari rispettivamente a 150 000 e 75 000 ettolitri , costituisce la riserva corrispondente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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