Art. 2

In vigore dal 12 giu 1979
1 . I contingenti tariffari fissati all ' sono divisi in due parti . 2 . La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' , sono valide fino al 30 giugno 1980 corrispondono ai seguenti quantitativi : ( in hl ) Stati membri * Vini a denominazione di origine presentati in recipienti contenenti * due litri o meno * più di due litri * Benelux * 24 900 * 11 820 * Danimarca * 15 000 * 7 770 * Germania * 30 000 * 15 880 * Francia * 30 000 * 15 880 * Irlanda * 10 200 * 4 060 * Italia * 15 000 * 7 770 * Regno Unito * 24 900 * 11 820 * Totale * 150 000 * 75 000 * 3 . La seconda parte di ogni contingente , pari rispettivamente a 150 000 e 75 000 ettolitri , costituisce la riserva corrispondente .
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