Art. 7
In vigore dal 8 mag 1979
1 . Il comitato per le franchigie doganali previsto all ' del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente , su iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .
Storico versioni
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