Art. 7

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Il comitato per le franchigie doganali previsto all ' del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente , su iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1028:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo