Art. 3

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Gli oggetti appositamente ideati per l ' istruzione , l ' occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali diversi dai ciechi sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando : a ) sono destinati ad istituti od organismi la cui attività principale consiste nell ' istruire o nell ' assistere i minorati e che siano autorizzati dagli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia e quando b ) oggetti equivalenti non sono attualmente fabbricati nella Comunità . Tuttavia , conformemente alle condizioni fissate dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' , paragrafo 2 , si può derogare alla condizione di cui alla precedente lettera b ) , purchù la concessione della franchigia non pregiudichi la produzione comunitaria di oggetti equivalenti . 2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile ai pezzi di ricambio , agli elementi o agli accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , a condizione che tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure qualora vengano importati successivamente , purchù essi siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne . 3 . Per l ' applicazione del presente articolo : - l ' equivalenza degli oggetti è valutata raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali proprie dell ' oggetto per il quale è richiesta la franchigia con quelle dell ' oggetto corrispondente fabbricato nella Comunità , al fine di determinare se quest ' ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi cui è destinato l ' oggetto per il quale è richiesta la franchigia e fornire prestazioni comparabili ; - un oggetto è considerato come attualmente fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna , valutato al momento dell ' ordinazione tenendo conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione , non è sensibilmente maggiore del termine di consegna dell ' oggetto di cui si richiede la franchigia , ovvero quando non lo supera in misura tale da pregiudicare sensibilmente la destinazione o l ' impiego inizialmente previsto per l ' oggetto in questione .
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