Art. 2
In vigore dal 8 mag 1979
1 . Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi , elencati nell ' allegato II , sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati ad istituti o organismi dediti all ' istruzione dei ciechi o alla loro assistenza , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia .
La franchigia di cui al primo comma è applicabile ai pezzi di ricambio , agli elementi o agli accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , purchù tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure , qualora vengano importati successivamente , siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne .
2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o l ' organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo .
TITOLO II
Oggetti destinati agli altri minorati
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1028:oj#art-2