Art. 2

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi , elencati nell ' allegato II , sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati ad istituti o organismi dediti all ' istruzione dei ciechi o alla loro assistenza , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia . La franchigia di cui al primo comma è applicabile ai pezzi di ricambio , agli elementi o agli accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , purchù tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure , qualora vengano importati successivamente , siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne . 2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o l ' organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo . TITOLO II Oggetti destinati agli altri minorati
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1028:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo