Art. 6

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Gli oggetti che sono stati ammessi in franchigia alle condizioni previste dagli articoli da 2 a 5 possono essere dati in locazione , prestati o ceduti , senza scopo di lucro , dagli istituti o organismi beneficiari , alle persone di cui ai titoli I e II da essi assistite , in esenzione dai dazi doganali relativi agli oggetti medesimi . 2 . Non possono essere effettuati prestiti , locazioni o cessioni a titolo oneroso o gratuito in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 , senza che le autorità competenti ne siano preventivamente informate . In caso di prestiti , locazioni o cessioni a favore di un istituto od organismo , anch ' esso beneficiario della franchigia in applicazione dell ' , paragrafo 1 , o dell ' , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia è acquisita a condizione che quest ' ultimo impieghi l ' oggetto in questione per scopi che giustifichino la concessione della franchigia . Negli altri casi , la conclusione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali al tasso in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in base al tipo ed al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale dalle autorità doganali .
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