Art. 5
In vigore dal 8 mag 1979
La concessione della franchigia agli oggetti destinati a titolo di dono agli istituti od organismi di cui all ' , paragrafo 1 , lettera a ) , non è soggetta alle condizioni di cui all ' , paragrafo 1 , lettera b ) , e all ' , secondo comma .
Tuttavia , conformemente alle modalità stabilite dalle disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' , paragrafo 2 , deve essere accertato che la donazione degli oggetti in questione non sia collegata ad alcun intento commerciale del donatore .
TITOLO III
Disposizioni comuni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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