Art. 7

In vigore dal 19 mag 1978
1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , si intende per " prodotti destinati ad essere immessi in consumo " i prodotti destinati al consumo umano sia allo stato naturale sia previa trasformazione . 2 . Quando i prodotti sono immessi in consumo nella Riunione , _ beneficiando delle disposizioni dell ' articolo 11 bis , paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , o _ scortati dall ' esemplare di controllo di cui all ' , le competenti autorità adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che venga raggiunta la destinazione finale di cui all ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Queste misure obbligano , in particolare , i detentori dei prodotti in oggetto a tenere una contabilità che consenta alle competenti autorità di effettuare i controlli che considerino necessari . 3 . Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2 , primo comma , primo trattino , non abbiano raggiunto la destinazione prescritta , l ' importo del prelievo non riscosso all ' atto dell ' importazione di questi prodotti de essere corrisposto , salvo casi di forza maggiore , senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili . Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2 , primo comma , secondo trattino , non abbiano raggiunto la destinazione prescritta , l ' importo della sovvenzione concessa per questi prodotti è ricuperata , salvo casi di forza maggiore , senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili . Gli importi di cui ai commi precedenti sono corrisposti alle competenti autorità dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo della destinazione finale . Se la sovvenzione è stata pagata con moneta diversa dal franco francese , l ' importo della sovvenzione da recuperare è convertito in franchi francesi applicando l ' ultimo tasso di cambio alla vendita registrato sul mercato dei cambi di Parigi il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione . I prodotti di cui al paragrafo 1 non possono essere riesportati dalla Riunione né verso un paese terzo né verso un ' altra parte della Comunità .
Storico versioni

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