Art. 6

In vigore dal 19 mag 1978
1 . Gli Stati membri possono anticipare all ' esportatore tutta o parte della sovvenzione non appena espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione , a condizione che l ' importo di questo anticipo maggiorato del 15 % sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale . 2 . L ' anticipo , maggiorato del 15 % , è rimborsato in proporzione alle quantità di prodotti per le quali non sono state fornite le prove previste dal presente regolamento per beneficiare della sovvenzione entro i termini prescritti . In tal caso , se l ' anticipo non viene rimborsato , benché ne sia stata fatta richiesta , il deposito cauzionale costituito viene incamerato in proporzione alle quantità in oggetto . Tuttavia , la maggiorazione del 15 % non è rimborsata se non è stato possibile fornire le prove su indicate a seguito di caso di forza maggiore .
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