Art. 2
In vigore dal 19 mag 1978
1 . L ' importo della sovvenzione è pari all ' importo del prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione .
2 . Tuttavia , la sovvenzione puo essere fissata in anticipo . In tal caso la sovvenzione è pari al prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno della presentazione della domanda del documento di sovvenzione di cui all ' .
3 . Per i prodotti compresi nella sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune , l ' importo del prelievo di cui ai paragrafi precedenti è diminuito dell ' importo di protezione dell ' industria di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 .
Storico versioni
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