Art. 4

1 . Per beneficiare della sovvenzione l ' interessato è tenuto in particolare :

In vigore dal 19 mag 1978
_ a manifestare la propria volontà di beneficiare della sovvenzione all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione ; _ a fornire la prova che il prodotto in oggetto è stato immesso in consumo nella Riunione . 2 . La prova di cui al paragrafo 1 , secondo trattino , è fornita mediante presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 . Per quanto riguarda le menzioni speciali dell ' esemplare d controllo , devono essere compilate : a ) le caselle 101 e 103 ; b ) la casella 104 , cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni : _ " destinato ad essere immesso in consumo nella Riunione ( articolo 11 bis del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 " ; c ) la casella 106 indicando l ' una o l ' altra delle seguenti menzioni , a seconda dei casi : _ " sovvenzione riso Riunione applicabile il ... ( giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione ) " ; oppure _ " sovvenzione riso Riunione prefissata il ... ( giorno della prefissazione ) " ; L ' ufficio doganale competente della Riunione compila la casella " controllo dell ' utilizzazione e / o della destinazione " all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo del prodotto di cui trattasi .
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