Art. 9

In vigore dal 19 mag 1978
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , su domanda dell ' interessato da depositare entr i 7 giorni dalla data di entrata in vigore , il documento per la sovvenzione comporta una data di fissazione in anticipo della sovvenzione , data che si situa nel periodo che va tra l ' 11 maggio 1978 fino al giorno precedente quello dell ' entrata in vigore . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 94 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 4 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 3 . 1975 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 . ( 7 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 . ( 8 ) GU n . L 171 del 9 . 7 . 1977 , pag . 1 .
Storico versioni

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