Art. 9
In vigore dal 19 mag 1978
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Tuttavia , su domanda dell ' interessato da depositare entr i 7 giorni dalla data di entrata in vigore , il documento per la sovvenzione comporta una data di fissazione in anticipo della sovvenzione , data che si situa nel periodo che va tra l ' 11 maggio 1978 fino al giorno precedente quello dell ' entrata in vigore .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 .
Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 94 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 9 .
( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 4 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 3 . 1975 , pag . 10 .
( 6 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .
( 7 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .
( 8 ) GU n . L 171 del 9 . 7 . 1977 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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