Art. 6
All ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 571/78 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :
In vigore dal 19 mag 1978
" 3 . Il titolo di esportazione per le carni vendute conformemente all ' , paragrafo 1 , del regolament ( CEE ) n . 1027/78 è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 sino alla scadenza del termine di presa in consegna e di esportazione previsto dall ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 .
La domanda di titolo e il titolo stesso devono recare :
a ) nella casella 12 , una delle diciture seguenti :
_ " Carni d ' intervento _ applicazione dell ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 " .
b ) nella casella 13 , l ' indicazione della destinazione .
Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione . "
Storico versioni
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