Art. 1
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Si procede alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d ' intervento anteriorment al 1 * agosto 1977 e destinate all ' esportazione .
2 . I prodotti , le relative presentazioni e i prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato .
3 . La vendita dei prodotti è effettuata in conformità del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , fatte salve le disposizioni complementari o derogatorie previste dal presente regolamento .
Storico versioni
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