Art. 1

In vigore dal 19 mag 1978
1 . Si procede alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d ' intervento anteriorment al 1 * agosto 1977 e destinate all ' esportazione . 2 . I prodotti , le relative presentazioni e i prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato . 3 . La vendita dei prodotti è effettuata in conformità del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , fatte salve le disposizioni complementari o derogatorie previste dal presente regolamento .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:1027:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo