Art. 3

In vigore dal 19 mag 1978
1 . In deroga all ' paragrafo 1 , lettera b ) , il termine di presa in consegna e di esportazione delle carni vendute in conformità del presente regolamento è portato ad un massimo di sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto , a condizione : a ) che tale domanda sia corredata di una copia certificata conforme di un contratto per l ' esportazione di carni bovine congelate , nonché dell ' impegno scritto di presentare la domanda o le domande di titolo di esportazione per la destinazione e per il quantitativo indicati nel contratto ; b ) che il richiedente acquisti quarti posteriori o uno stesso tonnellaggio di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d ' intervento ; c ) che il richiedente s ' impegni per iscritto a ritirare ed esportare le carni entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto . 2 . Il quantitativo di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , puo essere acquistato presso gli organismi d ' intervento di vari Stati membri . In tal caso , l ' acquirente presenta la domanda o le domande di titolo d ' esportazione all ' organis competente dello Stato membro di sua scelta , nonché copie certificate conformi del contratto di cui al paragrafo 1 , lettera a ) a tutti gli organismi d ' intervento interessati indicando loro il complesso delle domande d ' acquisto da lui presentate per la totalità del quantitativo che forma oggetto del contratto . Il primo giorno lavorativo successivo al deposito delle domande d ' acquisto , ogni organismo d ' intervento comunica alla Commissione e agli altri organismi d ' intervento interessati le domande di acquisto da esso ricevute , indicando i quantitativi di carni sui quali esse vertono , distinti per destinazione , categoria e qualità . 3 . Se i quantitativi disponibili presso un organismo d ' intervento sono inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande d ' acquisto , l ' organismo d ' intervent interessato è autorizzato a vendere , nella misura strettamente indispensabile ai fini dell ' esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , carni prese in consegna dopo la data contemplata dall ' , paragrafo 1 , ad eccezione delle carni prese in consegna dopo il terzo mese successivo a tale data .
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