Art. 2

1 . Una domanda d ' acquisto è valida soltanto se :

In vigore dal 19 mag 1978
a ) verte su un quantitativo minimo di 20 tonnellate ; b ) è corredata dell ' impegno scritto dell ' acquirente di ritirare ed esportare le carni entro un termine di otto settimane a decorrere dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto ; tuttavia , qualora l ' acquirente sottoponga le carni al regime di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 441/69 , l ' esportazione deve essere effettuata entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto . 2 . Le carni sono prese in consegna dell ' acquirente entro un massimo di otto settimane dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto .
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