Art. 2
1 . Una domanda d ' acquisto è valida soltanto se :
In vigore dal 19 mag 1978
a ) verte su un quantitativo minimo di 20 tonnellate ;
b ) è corredata dell ' impegno scritto dell ' acquirente di ritirare ed esportare le carni entro un termine di otto settimane a decorrere dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto ; tuttavia , qualora l ' acquirente sottoponga le carni al regime di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 441/69 , l ' esportazione deve essere effettuata entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto .
2 . Le carni sono prese in consegna dell ' acquirente entro un massimo di otto settimane dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1027:oj#art-2