Art. 4
1 . Nella proposta devono essere indicati :
In vigore dal 19 mag 1978
a ) il nome e l ' indirizzo dell ' interessato ;
b ) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte , con indicazione dei termini di esecuzione , dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente intervengono nell ' esecuzione ;
c ) il prezzo offerto per tali azioni , espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l ' interessato , con indicazione sia della ripartizione dell ' importo fra le singole voci sia del relativo piano di finanziamento ;
d ) le modalità secondo le quali dovrebbe essere pagato il contributo comunitario ( , paragrafo 1 , lettera a ) o lettera b ) ) .
2 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) e c ) , riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo menzionato all ' , paragrafo 2 .
Tuttavia , un ' azione proposta puo rientrare in un complesso di azioni a condizione che l ' esecuzione di dette azioni non superi di massima la data del 31 marzo 1980 . In tal caso devono figurare nella proposta , a titolo indicativo , anche le precisazioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , per l ' insieme delle azioni .
3 . Una proposta è valida soltanto :
a ) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all ' , paragrafo 1 ;
b ) se è corredata di una dichiarazione con la quale l ' interessato si impegna a ottemperare alle disposizioni de presente regolamento e a quelle contenute nel disciplinare di cui all ' .
Storico versioni
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