Art. 3
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Gli interessati definiti all ' , paragrafo 1 , sono invitati a trasmettere all ' autorità competente designata dal rispettivo Stato membro _ in appresso denominata " organismo d ' intervento " _ proposte precise relative alle azioni di cui all ' , paragrafo 1 .
2 . Le proposte devono pervenire all ' organismo d ' intervento interessato anteriormente al 1 * agosto 1978 .
3 . Gli organismi d ' intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
4 . L ' organismo d ' intervento trasmette le proposte ricevute alla Commissione nei dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 .
L ' organismo d ' intervento puo allegare a detti documenti le proprie eventuali osservazioni .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1024:oj#art-3