Art. 1
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano lavori di ricerca intesi ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunitari all ' esterno della Comunità .
Tali lavori sono in particolare :
a ) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di estendere i mercati esistenti per i prodotti lattiero-caseari ,
b ) la ricerca di prodotti nuovi o migliorati esportabili ,
c ) la ricerca di imballaggi nuovi o migliorati che facilitino il trasporto e la conservazione dei prodotti esportati ,
d ) l ' esame scientifico degli aspetti nutrizionali del consumo del latte e dei suoi costituenti nei diversi paesi terzi ,
e ) l ' esame delle possibilita di esportazione a breve , medio e lungo termine verso determinati paesi terzi o gruppi di paesi terzi che non sono importatori tradizionali di prodotti lattiero-caseari comunitari , tenuto conto
_ della loro situazione economica ,
_ del loro fabbisogno di prodotti lattiero-caseari e di merci contenenti tali prodotti ,
_ del loro regime d ' importazione ,
_ della situazione concorrenziale di altri paesi fornitori .
2 . Le azioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate fino al 31 marzo 1979 , fatto salvo il disposto dell ' paragrafo 2 , secondo comma . Tuttavia , in casi eccezionali , puo essere convenuto un periodo più lungo conformemente all ' , paragrafo 1 , onde garantire la massima efficacia della misura in questione .
Storico versioni
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