Art. 2
In vigore dal 19 mag 1978
1 . I lavori di ricerca di cui all ' , paragrafo 1 , sono proposti ed attuati da enti , imprese o istituti di ricerche e / o altri organizzazioni o istituti che :
a ) possiedono le qualifiche e l ' esperienza necessarie ,
b ) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori .
2 . Il finanziamento comunitario è , secondo il caso , limitato alle seguenti percentuali delle spese occasionate dai relativi lavori :
a ) 75 % se i lavori sono proposti ed attuati da un ' impresa privata o da un ente che rappresenta il settore lattiero in uno o più Stati membri ;
b ) 90 % se i lavori sono proposti da un gruppo ad hoc che rappresenta il settore lattiero nella Comunità e costituito da enti o imprese che ne affidano l ' attuazione ad uno o più istituti di ricerca specializzati rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1 .
Storico versioni
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