Art. 8
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Ogni interessato incaricato di una delle azioni di cui all ' , paragrafo 1 , presenta alla Commissione e all ' organismo d ' intervento competente , anteriormente al 1 * giugno 1979 , una relazione sull ' impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell ' azione in causa .
2 . I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione concessa dalla Commissione .
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