Art. 17
Nell ' allegato V , articolo 7 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto :
In vigore dal 2 mag 1978
" Quando il funzionario beneficia delle disposizioni di cui all ' , paragrafo 2 , secondo comma , dell ' allegato VII , il tempo per il viaggio , calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo dalla sede di servizio , è determinato come segue :
_ fino a 900 km : un giorno per l ' andata-ritorno ;
_ oltre 900 km : due giorni per l ' andata-ritorno . "
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1978:912:oj#art-17