Art. 21

In vigore dal 2 mag 1978
1 . Nell ' allegato VII , , lettera a ) , primo trattino , il termine " europeo " è soppresso . 2 . Nell ' allegato VII , , sono aggiunti i paragrafi seguenti : " 2 . Il funzionario che , non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio , non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 , ha diritto a un ' indennità di espatrio pari a un quarto dell ' indennità di dislocazione . 3 . Nell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 , il funzionari che , per matrimonio , abbia acquisito d ' ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio , è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , primo trattino . " . L ' attuale testo dell ' diventa il paragrafo 1
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