Art. 4
Al paragrafo 1 dell ' articolo 34 è aggiunto un secondo comma , cosi redatto :
In vigore dal 2 mag 1978
" Se , durante il periodo di prova , il funzionario è impossibilitato , in seguito a malattia o infortunio , ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese , l ' autorità che ha il potere di nomina puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente . " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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