Art. 4

Al paragrafo 1 dell ' articolo 34 è aggiunto un secondo comma , cosi redatto :

In vigore dal 2 mag 1978
" Se , durante il periodo di prova , il funzionario è impossibilitato , in seguito a malattia o infortunio , ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese , l ' autorità che ha il potere di nomina puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente . " .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:912:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo