Art. 3

All ' articolo 33 è aggiunto un secondo comma cosi redatto :

In vigore dal 2 mag 1978
" Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo , il candidato puo chiedere , entro venti giorni dalla notifica fattagli dall ' istituzione , che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall ' autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni . Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica . Il candidato puo presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta . Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell ' esame medico di cui al primo comma , gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato . " .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:912:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo