Art. 5
Al paragrafo 3 dell ' articolo 40 è aggiunto un secondo comma cosi redatto :
In vigore dal 2 mag 1978
" Tuttavia , il funzionario che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 puo , su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all ' inizio dell ' aspettativa per motivi personali , continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli , purché versi il contributo di cui all ' articolo 72 , paragrafo 1 , e all ' articolo 73 , paragrafo 1 , in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa ; il contributo è calcolato sull ' ultimo stipendio base del funzionario . Inoltre , il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni , puo su sua richiesta , continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno , purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all ' articol 83 , paragrafo 2 , e calcolato sull ' ultimo stipendio base del funzionario . " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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