Art. 10
1 . Il paragrafo 1 dell ' articolo 74 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 2 mag 1978
" 1 . Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio .
Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell ' dell ' allegato VII . " .
2 . Il paragrafo 3 dell ' articolo 74 è sostituito dal testo seguente :
" 3 . Il beneficiario dell ' assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall ' importo dell ' assegno di natalità . Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità , l ' assegno viene corrisposto soltanto una volta . " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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