Art. 15
Nell ' allegato IV , articolo unico , è inserito il paragrafo seguente :
In vigore dal 2 mag 1978
" 1 bis . Durante il periodo in cui ha diritto all ' indennità , e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo , il funzionario ha diritto , per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite , alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all ' articolo 72 dello statuto , purché versi il suo contributo , calcolato , a seconda dei casi , sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi .
Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste , l ' interessato , su sua richiesta puo continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie , purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell ' articolo 72 dello statuto .
Al termine del periodo durante il quale l ' interessato ha diritto all ' indennità , il contributo è calcolato sulla base dell ' ultima indennità mensile percepita .
Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico del regime di pensione dello statuto , egli è assimilato , nell ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 72 , al funzionario rimasto in servizio fino all ' età di 60 anni . " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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