Art. 22

Nell ' allegato VII è inserita la sezione seguente :

In vigore dal 2 mag 1978
" Sezione 2 ter INDENNITA DI INSEGNAMENTO Articolo 4 ter L ' autorità che ha il potere di nomina puo concedere al funzionario menzionato nell ' articolo 70 bis dello statuto un ' indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartito al di fuori delle ore normali di lavoro . L ' indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti . " .
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