Art. 22
Nell ' allegato VII è inserita la sezione seguente :
In vigore dal 2 mag 1978
" Sezione 2 ter
INDENNITA DI INSEGNAMENTO
Articolo 4 ter
L ' autorità che ha il potere di nomina puo concedere al funzionario menzionato nell ' articolo 70 bis dello statuto un ' indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartito al di fuori delle ore normali di lavoro .
L ' indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti . " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:912:oj#art-22