Art. 17 · Nell ' allegato V , articolo 7 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto :

Art. 17

Nell ' allegato V , articolo 7 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto :

In vigore dal 2 mag 1978
" Quando il funzionario beneficia delle disposizioni di cui all ' , paragrafo 2 , secondo comma , dell ' allegato VII , il tempo per il viaggio , calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo dalla sede di servizio , è determinato come segue : _ fino a 900 km : un giorno per l ' andata-ritorno ; _ oltre 900 km : due giorni per l ' andata-ritorno . "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:912:oj#art-17